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Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

AVVERTE

I contribuenti soggetti all'imposta comunale sugli immobili, che questo Comune ha stabilito, per l'anno 2009:

Aliquota: l'applicazione dell'aliquota in misura unica, del 4,5 per mille.

Detrazione: la detrazione è stabilita in € 180,00 sull'imposta relativa all'abitazione principale, va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e la quota eventualmente residua va detratta dall'imposta relativa alle pertinenze classificate come C2, C6 e C7.

Abitazione principale: il decreto legge 27/05/08 n. 93 introduce l'esclusione dell' I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a condizione che il contribuente vi abbia la propria residenza anagrafica; sono altresì escluse le relative pertinenze classificate come C2, C6 e C7.
Sono soggette all'imposta le categorie catastali A1, A8, A9 e loro pertinenze.

Assimilazioni: la detrazione comunale di € 180,00 e l'esclusione prevista del D.L. 27/05/98 n. 93 sono estese anche all'imposta relativa all'abitazione concessa in uso gratuito a genitori o figli e relative pertinenze classificate come C2, C6 e C7 a condizione che vi abbiano la residenza anagrafica.

L'applicazione della riduzione del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili (condizione sempre temporanea) è possibile solo nel caso sia stata accertata ufficialmente dal Comune o sia stata fatta idonea autocertificazione.

RICORDA

  1. Che il presupposto dell'imposta è il possesso di:
     - fabbricati iscritti in catasto oppure denunciati, ma non ancora censiti;
     - fabbricati rurali che abbiano perso il carattere della ruralità;
     - aree fabbricabili.
  2. Che in base all'ari. 3 comma 48 Legge 662/96 le vigenti rendite catastali urbane devono essere rivalutate del 5% ai fini dell'applicazione dell'imposta.
  3. Che in base alle deliberazioni della Giunta Comunale n. 88 del 30/08/01 e n. 34 del 20/03/06 presentando un'autocertificazione corredata dalle opportune planimetrie è possibile vedere applicati i correttivi del caso alla propria area edificabile (chi ha già provveduto non deve ripresentare nulla)
  4. Con deliberazione n. 34 del 20/03/06 il valore minimo di riferimento per aree edificabili zone BC e C è stabilito in 50 € al mq. Zone D in 25 € al mq
  5. l'art. 11 quaterdecies comma 16 DL 203/05 convcrtito in legge 2/12/05 n. 248 dispone che un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale indipendentemente dalla conseguente possibilità di edificare di fatto.
  6. Che quando si procede ad una ristrutturazione totale di un fabbricato, la base imponibile ai fini dell' I.C.I. diventa l'area su cui poggia il costruendo fabbricato e dovrà essere considerata a tutti gli effetti come area edificabilc zona BC.
  7. Sono esenti dall'ICI i ruderi di fabbricati collocati nelle zone A e i fabbricati ensiti al Catasto Urbano come collabenti (F1-F2)
  8. Sono esclusi dall'I.C.I. i terreni edificabili condotti dal proprietario o dall'affittuario, purché con regolare contratto, che esercitino l'attività di coltivatore diretto in possesso di partita I.V.A. e idonea iscrizione agli Enti Previdenziali.
  9. Dichiarazione : entro la scadenza della presentazione della denuncia dei redditi i contribuenti devono dichiarare sull'apposito modulo ministeriale al Comune le variazioni non desumibili da visura catastale intervenute sugli immobili soggetti ad I.C.I.
  10. Il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta, se superiore a € 10,00 deve essere effettuato sul c/c 71183818 intestato al Comune di Champdepraz in due rate:
    - la prima entro il 16/06/09 pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno
    - la seconda, entro il 16/12/09, pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno ed è comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata.
    - Ferma la facoltà del contribuente di versare in un'unica soluzione entro il termine del 16 giugno 2009 il totale dell'imposta dovuta per detto anno.
    - II versamento potrà essere effettuato anche mediante modello F24 indicando il seguente codice comune C596: nell'ipotesi in cui il  - versamento non venisse correttamente accreditato al Comune lo stesso verrà considerato omesso
    - A decorrere dal 2007 la compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge e attentamente disciplinate dal nostro Regolamento I.C.I.
  11. Entro il 16/06/09 è possibile regolarizzare le omissioni relative all'anno 2008 fruendo del ravvedimento operoso.
  12. Va ulteriormente ribadita l'assoluta necessità di censire nel Catasto Edilizio Urbano tutti i Fabbricati.
  13. La ricevuta del pagamento I.C.I. deve essere conservata per eventuali controlli.

 

Champdepraz, lì 04/05/09

Il funzionario Responsabile
(Crema Dott. Raimondo)

Ravvedimento operoso ai fini I.C.I.

Il contribuente che si fosse accorto, entro un anno dalla scadenza, di non avere versato in tempo o di non avere versato correttamente l'I.C.I. per la rata dovuta, prima che la violazione sia stata contestata dal Comune, può avvalersi del ravvedimento operoso per versare tributo, sanzioni ridotte e interessi legali:

  • Sanzione pari al 2,5% dell’imposta se la regolarizzazione avviene entro il 30° giorno successivo a quello entro il quale doveva essere effettuato il pagamento 
  • Sanzione pari al 3% dell’imposta se la regolarizzazione avviene entro il 365° giorno successivo a quello entro il quale doveva essere effettuato il pagamento
  • Sanzione pari al 30% dell'imposta se la regolarizzazione avviene oltre il 365° giorno successivo a quello entro il quale doveva essere effettuato il pagamento

Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi del 3% annuo con maturazione giorno per giorno

Per il versamento si potrà utilizzare o l’apposito modulo F24 o il bollettino di versamento c/c 71183818 dell’ICI TD 123 e si dovrà avere cura di barrare la casella (9).

La regolarizzazione avverrà tramite invio all’Ufficio tributi del Comune dell’apposita comunicazione.

Documentazione scaricabile:

Ulteriori informazioni possono essere reperite ai seguenti link: