IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AVVERTE
I contribuenti soggetti all'imposta comunale sugli immobili, che questo Comune ha stabilito, per l'anno 2010:
Aliquota: l'applicazione dell'aliquota in misura unica, del 4,5 per mille.
Detrazione: la detrazione è stabilita in € 180,00 sull'imposta relativa all'abitazione principale, va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e la quota eventualmente residua va detratta dall'imposta relativa alle pertinenze classificate come C2, C6 e C7.
Abitazione principale: il decreto legge 27/05/08 n. 93 introduce l'esclusione dell' I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a condizione che il contribuente vi abbia la propria residenza anagrafica; sono altresì escluse le relative pertinenze classificate come C2, C6 e C7.
Sono soggette all'imposta le categorie catastali A1, A8, A9 e loro pertinenze.
Assimilazioni: la detrazione comunale di € 180,00 e l'esclusione prevista del D.L. 27/05/98 n. 93 sono estese anche all'imposta relativa all'abitazione concessa in uso gratuito a genitori o figli e relative pertinenze classificate come C2, C6 e C7 a condizione che vi abbiano la residenza anagrafica.
L'applicazione della riduzione del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili (condizione sempre temporanea) è possibile solo nel caso sia stata accertata ufficialmente dal Comune o sia stata fatta idonea autocertificazione.
RICORDA
- Che il presupposto dell'imposta è il possesso di:
- fabbricati iscritti in catasto oppure denunciati, ma non ancora censiti;
- fabbricati rurali che abbiano perso il carattere della ruralità;
- aree fabbricabili.
- Che in base all'art. 3 comma 48 Legge 662/96 le vigenti rendite catastali urbane devono essere rivalutate del 5% ai fini dell'applicazione dell'imposta.
- Che in base alle deliberazioni della Giunta Comunale n. 88 del 30/08/01 e n. 34 del 20/03/06 presentando un'autocertificazione corredata dalle opportune planimetrie è possibile vedere applicati i correttivi del caso alla propria area edificabile (chi ha già provveduto non deve ripresentare nulla)
- Con deliberazione n. 34 del 20/03/06 il valore minimo di riferimento per aree edificabili zone BC e C è stabilito in 50 € al mq. Zone D in 25 € al mq
- l'art. 11 quaterdecies comma 16 DL 203/05 convcrtito in legge 2/12/05 n. 248 dispone che un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale indipendentemente dalla conseguente possibilità di edificare di fatto.
- Che quando si procede ad una ristrutturazione totale di un fabbricato, la base imponibile ai fini dell' I.C.I. diventa l'area su cui poggia il costruendo fabbricato e dovrà essere considerata a tutti gli effetti come area edificabilc zona BC.
- Sono esenti dall'ICI i ruderi di fabbricati collocati nelle zone A e i fabbricati ensiti al Catasto Urbano come collabenti (F1-F2)
- Sono esclusi dall'I.C.I. i terreni edificabili condotti dal proprietario o dall'affittuario, purché con regolare contratto, che esercitino l'attività di coltivatore diretto in possesso di partita I.V.A. e idonea iscrizione agli Enti Previdenziali.
- Dichiarazione : entro la scadenza della presentazione della denuncia dei redditi i contribuenti devono dichiarare sull'apposito modulo ministeriale al Comune le variazioni non desumibili da visura catastale intervenute sugli immobili soggetti ad I.C.I.
- Il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta, se superiore a € 10,00 deve essere effettuato sul c/c 71183818 intestato al Comune di Champdepraz in due rate:
- la prima entro il 16/06/10 pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno
- la seconda, entro il 16/12/10, pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno ed è comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata.
- Ferma la facoltà del contribuente di versare in un'unica soluzione entro il termine del 16 giugno 2010 il totale dell'imposta dovuta per detto anno.
- II versamento potrà essere effettuato anche mediante modello F24 indicando il seguente codice comune C596: nell'ipotesi in cui il versamento non venisse correttamente accreditato al Comune lo stesso verrà considerato omesso.
- A decorrere dal 2007 la compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge e attentamente disciplinate dal nostro Regolamento I.C.I.
- Entro il 16/06/10 è possibile regolarizzare le omissioni relative all'anno 2009 fruendo del ravvedimento operoso.
- Va ulteriormente ribadita l'assoluta necessità di censire nel Catasto Edilizio Urbano tutti i Fabbricati.
- La ricevuta del pagamento I.C.I. deve essere conservata per eventuali controlli.
Champdepraz, 03/05/2010
Il funzionario Responsabile
(Barone Dott. Giorgio)
Ravvedimento operoso ai fini I.C.I.
Il contribuente che si fosse accorto, entro un anno dalla scadenza, di non avere versato in tempo o di non avere versato correttamente l'I.C.I. per la rata dovuta, prima che la violazione sia stata contestata dal Comune, può avvalersi del ravvedimento operoso per versare tributo, sanzioni ridotte e interessi legali:
- Sanzione pari al 2,5% dell’imposta se la regolarizzazione avviene entro il 30° giorno successivo a quello entro il quale doveva essere effettuato il pagamento
- Sanzione pari al 3% dell’imposta se la regolarizzazione avviene entro il 365° giorno successivo a quello entro il quale doveva essere effettuato il pagamento
- Sanzione pari al 30% dell'imposta se la regolarizzazione avviene oltre il 365° giorno successivo a quello entro il quale doveva essere effettuato il pagamento
Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi del 3% calcolati giorno per giorno fino al 31/12/2009, mentre a partire dal 01/01/2010 il tasso d'interesse è pari all'1 %.
Per il versamento si potrà utilizzare o l’apposito modulo F24 o il bollettino di versamento c/c 71183818 dell’ICI TD 123 e si dovrà avere cura di barrare la casella (9).
La regolarizzazione avverrà tramite invio all’Ufficio tributi del Comune dell’apposita comunicazione.
Documentazione scaricabile:
Ulteriori informazioni possono essere reperite ai seguenti link: