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Imposta comunale sulla pubblicità anno 2010

Come previsto dalla Legge 28 dicembre 2001 n. 448, l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. (insegne piazzate sull’immobile).

In funzione di quanto sopra saranno tassate solamente le insegne che pubblicizzano prodotti diversi da quelli realizzati nella sede (ad esempio un’insegna di un bar con la pubblicità di una marca di caffè), anche se di metratura inferiore a 5 metri e le frecce direzionali o insegne piazzate fuori sede.

Le ditte che hanno insegne per una metratura totale superiore ai 5 metri quadrati devono intendersi escluse dall’esenzione e devono pagare su tutta la metratura e presentare regolare denuncia se non  ancora ottemperato.

Si rammenta che ogni variazione relativa alla pubblicità intervenuta successivamente alla denuncia a suo tempo presentata deve essere tempestivamente segnalata per non incorrere nelle sanzioni di legge.

Non sono state deliberate variazioni rispetto al 2009.

Per chi rimane escluso dall’esenzione l’imposta di pubblicità deve essere versata in due rate scadenti 16/06/10 e 16/12/10 o in un’unica soluzione al 16/06/10 sul c/c 11912110 intestato Comune di Champdepraz-tesoreria.

Regole generali per la denuncia ed installazione di un mezzo pubblicitario

I soggetti interessati ad installare un mezzo pubblicitario, in forma di insegna (da apporre sull'edificio) o di freccia indicatrice, operanti nei settori produttivi di competenza dello Sportello Unico degli Enti Locali, devono presentare i modelli ED 01, ED 02, ED 04 (scaricabili dalla sezione Modulistica >> Edilizia e territorio) ed MPU (scaricabile dal link Modulistica), reperibili dal sito dello Sportello succitato (http://www.sportellounico.vda.it). La consegna della modulistica può essere effettuata  presso qualsiasi comune della regione, in quanto abilitati a svolgere attività di front-office dello Sportello Unico degli Enti Locali.

Nel caso in cui l'attività non sia di competenza dello Sportello Unico, i soggetti interessati dovranno presentare una D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) all'ufficio tecnico comunale.

In tutti i casi previsti i soggetti interessati dovranno, ai fini del pagamento dell'imposta, presentare la dichiarazione di inizio pubblicità tramite compilazione dell'apposito modulo scaricabile dal link sottostante, alla voce documentazione scaricabile.

Ravvedimento operoso dell'Imposta comunale sulla pubblicità

Il contribuente che si fosse accorto, entro un anno dalla scadenza, di non avere versato in tempo o di non avere versato correttamente l'Imposta comunale sulla pubblicità per la rata dovuta, prima che la violazione sia stata contestata dal Comune, può avvalersi del ravvedimento operoso per versare il tributo. Di seguito le sanzioni ridotte e gli interessi legali:

  • Sanzione pari al 2,5% dell’imposta se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza
  • Sanzione pari al 3% dell’imposta se la regolarizzazione avviene entro un anno dall’omissione
  • Sanzione pari al 30% dell’imposta se la regolarizzazione avviene oltre l’anno dall'omissione

Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi del 3% calcolati giorno per giorno fino al 31/12/2009, mentre a partire dal 01/01/2010 il tasso d'interesse è pari all'1 %.

Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c 11912110 intestato a "Comune di Champdepraz".

La regolarizzazione avverrà tramite invio all’Ufficio tributi del Comune dell’apposita comunicazione.

Documentazione scaricabile