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Imposta comunale sulla pubblicità anno 2011

Come previsto dalla Legge 28 dicembre 2001 n. 448, l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. (insegne piazzate sull’immobile).

In funzione di quanto sopra saranno tassate solamente le insegne che pubblicizzano prodotti diversi da quelli realizzati nella sede (ad esempio un’insegna di un bar con la pubblicità di una marca di caffè), anche se di metratura inferiore a 5 metri e le frecce direzionali o insegne piazzate fuori sede.

Le ditte che hanno insegne per una metratura totale superiore ai 5 metri quadrati devono intendersi escluse dall’esenzione e devono pagare su tutta la metratura e presentare regolare denuncia se non  ancora ottemperato.

Si rammenta che ogni variazione relativa alla pubblicità intervenuta successivamente alla denuncia a suo tempo presentata deve essere tempestivamente segnalata per non incorrere nelle sanzioni di legge.

Non sono state deliberate variazioni rispetto al 2010.

Per chi rimane escluso dall’esenzione l’imposta di pubblicità deve essere versata in due rate scadenti 16/06/11 e 16/12/11 o in un’unica soluzione al 16/06/11 sul c/c 11912110 intestato Comune di Champdepraz-tesoreria.

Regole generali per la denuncia ed installazione di un mezzo pubblicitario

I soggetti interessati ad installare un mezzo pubblicitario, in forma di insegna (da apporre sull'edificio) o di freccia indicatrice, operanti nei settori produttivi di competenza dello Sportello Unico degli Enti Locali, devono presentare i modelli MPU-MEP-01 (scaricabili dalla sezione Modulistica >> Edilizia e territorio modulo MPU-MEP-01 Mezzi pubblicitari), reperibili dal sito dello Sportello succitato (http://www.sportellounico.vda.it). La consegna della modulistica può essere effettuata  presso qualsiasi comune della regione, in quanto abilitati a svolgere attività di front-office dello Sportello Unico degli Enti Locali.

In tutti i casi previsti i soggetti interessati dovranno, ai fini del pagamento dell'imposta, presentare la dichiarazione di inizio pubblicità tramite compilazione dell'apposito modulo scaricabile dal link sottostante, alla voce documentazione scaricabile.

Ravvedimento operoso dell'Imposta comunale sulla pubblicità

Ravvedimento breve

I versamenti effettuati con ritardo non superiore a trenta giorni sono assoggettati a una sanzione corrispondente a:

  • 1/12 del 30% (corrispondente al 2,5%) dell'ammontare dell'imposta oggetto del ravvedimento, oltre agli interessi calcolati:
    - al 3% fino al 31/12/2009;
    - all' 1% fino al 31/12/2010;
    - all' 1,5 % dal 1/1/2011.

Ravvedimento lungo

I versamenti effettuati con ritardo superiore a trenta giorni, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno), sono assoggettati a una sanzione corrispondente a:

  • Per le violazioni commesse FINO AL  1° febbraio 2011:
    1/10 del 30% (corrispondente al 3%) dell'ammontare dell'imposta oggetto del ravvedimento, oltre agli interessi calcolati:
    - al 3% fino al 31/12/2009;
    - all' 1% fino al 31/12/2010;
    - all'1,5% dal 1/1/2011

Ravvedimento operoso c.d. “sprint” - per le violazioni commesse dopo il 1° febbraio 2011 e per ritardi nei versamenti non superiori a 15 giorni:

L'art. 23, c. 31, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge 111/2011, ha soppresso una parte dell'art. 13, c. 1, del D.Lgs. 471/1997, in maniera tale da generalizzare l'applicazione del ravvedimento c.d. “sprint”: per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione per il ravvedimento breve (1/10 del 30 % = 3 %) è ulteriormente ridotta ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo; detto con altre parole, al versamento ritardato si applica una sanzione dello 0,2 % per ogni giorno di ritardo dal 1° al 14° giorno (es.: pagamento al 3° giorno sanzione=0,2x3=0,6 %), mentre dal 15° al 30° giorno si applica l'attuale sanzione del 3 % per il ravvedimento breve ed oltre i 30 gg. scatta il ravvedimento lungo con l'applicazione del 3,75 %. Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c 11912110 intestato a "Comune di Champdepraz".

La regolarizzazione avverrà tramite invio all’Ufficio tributi del Comune dell’apposita comunicazione.

Documentazione scaricabile