La Carta d'identità

NUOVE DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’

Per poter emettere una nuova carta di identità, occorre  recarsi personalmente all'ufficio anagrafe del comune,  aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 14,30,  munito di: 3 foto tessera uguali e recenti e la carta d’identità oppure , in caso di smarrimento o furto, con la denuncia dell’ Autorità di Pubblica Sicurezza. In occasione del rilascio della carta di identità potrà esprimere la Sua volontà in merito alla donazione di organi e tessuti esprimendo il Suo consenso o diniego (solo per i cittadini maggiorenni).

Descrizione

L'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, recante "Prime disposizioni urgenti per l'economia", ha introdotto nuove disposizioni in materia di rilascio di carta d'identità, modificando l'articolo 3 del TULPS, R.D. 773/1931. Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite di età minimo per il rilascio della carta d'identità, precedentemente fissato in quindici anni, ed è stabilita una validità temporale diversa di tale documento, a seconda dell'età.

La carta di identità è rilasciata ai cittadini fin dalla nascita.

Ha validità di:

  • 3 anni per i minori di anni 3
  • 5 anni per coloro che hanno una età compresa tra i 3 anni (compiuti) e i 18 anni (non ancora compiuti)
  • 10 anni per i maggiori di anni 18

e scade nel giorno del proprio compleanno.

La carta d'identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia compiuto dodici anni, salvo i casi di impossibilità a sottoscrivere.

Per i cittadini italiani equivale al passaporto ai fini dell'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli in cui vigono particolare accordi internazionali.

Per un elenco aggiornato dei paesi per i quali è sufficiente la carta d'identità, si consiglia la consultazione del sito Viaggiare Sicuri a cura del Ministero degli Affari Esteri e dell'ACI.

I cittadini stranieri residenti possono ottenere una carta d'identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio, la cui legittimità è legata alla validità del permesso/carta di soggiorno cui deve sempre essere accompagnata.
Non è previsto il rilascio della carta d'identità ai cittadini stranieri non residenti in Italia.

La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 puo' riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. I nominativi saranno indicati sull'ultima facciata del documento di identità del minore e potranno anche essere aggiunti su un documento precedentemente rilasciato.
L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla Questura.

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