Spettacolo viaggiante

Licenza spettacolo Viaggiante per attrazioni Gonfiabili

Cos’è la licenza per lo spettacolo viaggiante?

La licenza per spettacolo viaggiante e attività circense permette di svolgere l’attività di esercente spettacolo viaggiante (giostraio) sul territorio Italiano.

La suddetta licenza viene rilasciata ai sensi dell’art. 69 il quale così sancisce: Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto.

l’autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio Commercio del comune.

Le condizioni di rilascio sono sottoposte alla verifica dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931.

Sul  modulo che il richiedente deve compilare viene poi apposta una marca da bollo da € 14,62

Nella categoria di attrazione di spettacolo viaggiante rientrano varie categorie di giochi elencati con la seguente divisione: Piccole – Medie e Grandi attrazioni nelle varie normative e man mano sempre aggiornate.

Tra le varie attrazioni nominate risultano i Gonfiabili.

Registrazione e codice identificativo delle nuove attivita’: Il Decreto ministeriale richiede la registrazione di tutte le attività di spettacolo viaggiante e rilascio di un seguente codice identificativo da parte del Comune. Riportiamo i seguenti punti utili per poter comprendere e  presentare l’istanza:

1. Si richiede che: Ogni nuova attivita’ di spettacolo viaggiante, ancor prima di essere posta in esercizio, sia registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale e’ avvenuta la costruzione o e’ previsto il primo impiego dell’attivita’ medesima o, ancora, e’ presente la sede sociale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune. Tale codice dovràessere poi riportato sulla targa metallica, di forma e dimensioni descritte nel suddetto decreto, e apposta in una parte visibile della struttura registrata.

2. L’istanza di registrazione e’ presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 3, e dalla seguente altra:

a) copia del manuale di uso e manutenzione dell’attivita’, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;

b) copia del libretto dell’attivita.’

3. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell’attivita’ devono essere redatti in lingua italiana e, ove cio’ risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. 

Una copia della predetta documentazione tecnica, unitamente all’atto di registrazione della attivita’ deve essere inviato, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attivita’ culturali-Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.

4. Il procedimento comprende l’acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

a) verifica l’idoneita’ della documentazione allegata all’istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;

b) sottopone l’attivita’ ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all’accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

5. E’ fatta salva la facolta’ della commissione comunale o provinciale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.

6. Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza, il Comune, qualora l’esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 3, effettua la registrazione dell’attivita’ e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell’attivita’ e dall’anno di rilascio.

 7. Il codice deve essere collocato sull’attivita’ tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:

Comune di….;

Denominazione della attivita’….;

Codice / ;

Estremi del presente decreto…., art. 4.

8. Nel caso in cui l’attivita’ appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell’apposito elenco ministeriale di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l’attivita’ istruttoria prevista dall’art. 141, primo comma, lettera d), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell’attivita’, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovra’ consegnare anche la targa ovvero certificarne l’avvenuta distruzione.

10. Per l’utilizzo di un’attivita’ esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarita’ della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

La registrazione delle strutture, prevista dal Decreto, deve effettuarsi sia per le attrazioni già esistenti sia per quelle nuove.

Il Decreto aggiunge per la sicurezza di tali strutture che esse siano sottoposte a verifiche periodiche così come indicato nel manuale di uso e manutenzione o in mancanza almeno una volta l’anno da parte di un tecnico abilitato.

Le conclusioni di tale collaudo devo, poi, essere riportate sul libretto delle attività che insieme al manuale di uso e manutenzione devo essere disponibili per gli organi di controllo locali.

Tutti i giochi gonfiabili devono essere registrati.