TARI - Tassa sui rifiuti

Il tributo sui rifiuti (TARI): la sintesi sul tributo e il regolamento

A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell’ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

La TARI è dovuta per il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale.

L’obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell’utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

Non sono soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive
condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno.

Sono pertanto esclusi a titolo esemplificativo:

a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);
b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia
confermata da idonea documentazione.

LA TARIFFA TARI

La tariffa si compone di una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e in quota fissa e quota variabile.

L’applicazione della Tari sulle utenze domestiche,  viene calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare e alla metratura dell’abitazione:

  • Quota fissa: si applica alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono la relativa pertinenza, sulla base di tariffe fissate per le unità di superficie rispetto al numero degli occupanti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
  • Quota variabile: è determinata in relazione al numero degli occupanti.
  • Coefficienti: sono determinati nella delibera tariffaria.

L’applicazione della Tari alle utenze non domestiche viene calcolata:

  • Quota fissa: La parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa
  • Quota variabile:  Si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito del DPR 158/99.

La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l’emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l’indicazione del tributo dovuto.

Modalità di pagamento: attraverso modello F24. 

Riduzione per compostaggio domestico

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 15%, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall’apposita deliberazione della Regione ai sensi dell’art. 11 della L.R. 31/2007.

2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza.

3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.

4. Il Comune o l’Autorità di subATO potranno in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal vigenti regolamenti comunali.

Ravvedimento operoso

Per informazioni relative al ravvedimento operoso consulta questa pagina

Documentazione scaricable (rammentiamo che ulteriore modulistica può essere visualizzata e scaricata dal portale CELVA, sezione FINES):