IMU - Imposta Municipale Propria

IMPOSTA MUNICIPALE- IMU

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

COMUNICA

le disposizioni per l'ANNO 2017:

 

ALIQUOTE:     

seconde case; uffici; negozi; laboratori;  aree  edificabili;  box cantine magazzini soffitte accatastati nelle categorie C/2 C/6 e C/7 non pertinenziali all’abitazione principale: 

        7,6  per mille

 

 

 

codice tributo F24:  3916 terreni edificabili e 3918 altri fabbricati ad esclusione di quelli accatastati  gruppo D

Immobili accatastati nel gruppo D:      

 

        7,6  per mille

la legge di stabilità 2013 ha previsto che sia riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, e  ha istituito  codice  tributo da indicare su F24 : 3925                                       

 Abitazione principale

per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano  nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e le relative pertinenze (n. 1 C2 n. 1 C6 n. 1 C7). In caso di nuclei famigliari che abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale si applicano per un solo immobile;

 

         esente 

 

costituiscono allo stesso modo abitazione principale

l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, costituente abitazione principale e relative pertinenze che sia posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1 D.Lgs. 19/5/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia

         esente

 

L’applicazione della riduzione del 50% sulla base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili (condizione sempre temporanea) solo nel caso sia stata accertata ufficialmente dal Comune o sia prodotta idonea autocertificazione

 

Comodato uso gratuito ai genitori o figli - le condizioni per beneficiare della riduzione:

  • Proprietà immobiliari del comodante: il comodante può possedere un solo immobile (in Italia); oppure, oltre a quello che viene concesso in comodato, può essere proprietario solo di un altro immobile ad uso abitativo, adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • Residenza del comodante: occorre che risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  • Grado di parentela: il comodato deve sussistere tra parenti in linea retta entro il primo grado ovvero genitori e figli e gli stessi devono utilizzare l'immobile come propria abitazione principale e dimorarvi abitualmente;
  • Il comodato deve essere registrato
  • Attestazione dei requisiti: ai fini dell'applicazione del beneficio, il proprietario deve comunicare e attestare il possesso di tutti i requisiti sopra indicati al Comune tramite apposita dichiarazione entro il 30 giugno 2018.

 

In base all’art. 3 comma 48 Legge 662/96 le vigenti rendite catastali urbane devono essere rivalutate del 5% ai fini dell’applicazione dell’imposta e applicati i seguenti moltiplicatori, in funzione della categoria catastale:

 

 In base alle deliberazioni della Giunta Comunale n. 88 del 30/08/01 e n. 34 del 20/03/06 presentando un’autocertificazione corredata dalle opportune planimetrie è possibile vedere applicati i correttivi del caso alla propria area edificabile. (chi ha già provveduto non deve ripresentare nulla)

Con deliberazione n. 34 del 20/03/06 il valore minimo di riferimento per aree edificabili zone BC e C è stabilito in 50,00€ al mq e per le  Zone D in 25,00€ al mq

 

Sono esenti dall’IMU i fabbricati censiti al Catasto Urbano come collabenti (F2)

 

fabbricati rurali: sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani. Tali immobili devono essere posseduti o condotti e UTILIZZATI da agricoltori con azienda attiva ed avere l’annotazione a Catasto circa il possesso dei requisiti.

Dichiarazione : i proprietari che hanno registrato variazioni rilevanti ai fini dell’imposta devono presentare la dichiarazione, che ha effetto anche per gli anni successivi,salvo modificazioni, entro il 30 giugno dell’anno successivo

Pagamento dell’imposta : dovranno essere effettuati tramite F24, ovvero con bollettino postale (articolo 4, comma 5, lett. h) entro il 16/06/2017 il pagamento dell’acconto o importo totale, entro il 16/12/2017 il pagamento del saldo dell’imposta.

Entro un anno dalla scadenza pagamento è possibile regolarizzare le omissioni relative al mancato pagamento IMU anno 2016 fruendo del ravvedimento operoso .

 

Champdepraz lì,  18/04/2017                                                           Il Funzionario Responsabile

                                                                                                           (Dott. Manuele Amateis)

 

 

Per ulteriori informazioniufficio tributi  tel: 0125961711 n.pinet@comune.champdepraz.ao.it

 

 

Ravvedimento operoso