Manifestazioni di sorte locali

Manifestazioni di sorte locali (pesche e banchi di beneficienza - lotterie - tombole)

Cosa sono le manifestazioni di sorte locale:

Lotterie: è una manifestazione di sorte locale realizzata con la vendita di biglietti staccati dai registri a matrice, abbinati ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se:

  • la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia;
  • l'importo complessivo dei biglietti che si possono vendere non supera la somma di € 51.645,69;
  • i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressiva;

Pesche di beneficenza: è una manifestazione di sorte locale realizzata con la vendita di biglietti già abbinati ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se:

  • la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune dove si svolge la manifestazione
  • il ricavato della vendita non supera la somma di € 51.645,69.

Tombole: è una manifestazione di sorte locale in cui si usano cartelle con numeri dal n.1 al n.90. Durante l'estrazione dei numeri alle prime cartelle in cui si verificano le combinazioni stabilite (es. terna, quaterna, cinquina, tombola), si assegnano i premi in palio. La tombola è consentita se:

  • la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi
  • le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi messi in palio non devono superare complessivamente la somma di € 12.911,42.

Divieto di manifestazioni di sorte locale

Il Prefetto vieta la manifestazioni se:

  • non ci sono le condizioni previste dal regolamento
  • la manifestazione non serve per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici (legge 2 gennaio 1997 n. 2).

Possono organizzare manifestazioni di sorte locale

  • enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi (artt.14 e seguenti del Cod. Civ.)
  • organizzazioni senza scopo di lucro di utilità sociale (art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460), se le manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi
  • partiti o movimenti politici (legge 2 gennaio 1997 n. 2) se organizzate nell'ambito delle loro manifestazioni locali

Come procedere:

Almeno 30 giorni prima dell'iniziativa i rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni comunicano le modalità di svolgimento della manifestazione di sorte locale, nel seguente ordine cronologico:

  • al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
  • successivamente al Prefetto e al Sindaco del Comune dove si svolgono le manifestazioni.

Eventuali variazioni sulle modalità di svolgimento della manifestazione si trasmettono a questi organi in tempo utile per consentire i necessari controlli.

L'Ente organizzatore deve inviare questa documentazione:

a) per le LOTTERIE, il regolamento con indicati:

  • la quantità, la descrizione e il valore dei premi
  • la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere
  • il luogo in cui si espongono i premi
  • il luogo e la data stabiliti per l'estrazione e per la consegna dei premi ai vincitori.

b) per le PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA

  • il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.

c) per le TOMBOLE, il regolamento con indicati:

  • la quantità, la descrizione e il valore dei premi
  • l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella
  • la documentazione relativa al versamento della cauzione.

La cauzione equivale al valore totale dei premi promessi, calcolato in base al loro prezzo di acquisto, o in mancanza, al valore normale degli stessi.
La cauzione (con scadenza a 90 giorni dalla data di estrazione) è versata al Comune in forma anticipata rispetto all'estrazione.
La cauzione si concede con:

  • deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria Provinciale

oppure

  • con fideiussione bancaria o assicurativa in bollo, autenticata dalla firma della fideiussione.

Entro 30 giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del Sindaco la documentazione che attesta la consegna dei premi ai vincitori. L'incaricato, verificata la regolarità di questa documentazione, restituisce la cauzione.
Se i premi non sono consegnati entro 30 giorni dall'estrazione, il Comune trattiene la cauzione.

Estrazione di lotteria e tombola

L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica e le modalità di estrazione sono comunicate con avviso presso tutti i comuni coinvolti nella manifestazione.

Nell'avviso sono indicati:

  • gli estremi della comunicazione inviata agli organi competenti
  • il programma della lotteria e della tombola
  • le finalità dell'estrazione
  • la serie e la numerazione dei biglietti o delle cartelle in vendita.

Prima dell'estrazione un rappresentante dell'ente organizzatore ritira tutti i registri, i biglietti o le cartelle non vendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto.
La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle sono indicate nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.
I biglietti o le cartelle non riconsegnati sono annullati; l'annullamento è comunicato pubblicamente prima dell'estrazione.
Il Comune presenzia alle manifestazioni di sorte locale con un incaricato del Sindaco che ne controlla il regolare svolgimento.
L'ente organizzatore redige il verbale (in duplice copia), relativo alle operazioni della manifestazione di sorte locale, da consegnare al Sindaco e al Prefetto.

Documentazione scaricabile