TA.R.S.U. - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

non più in vigore dal 1 gennaio 2013

LE DENUNCE RELATIVE ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

In base al disposto dell'art.70 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, i soggetti passivi che occupano o detengono locali ed aree tassabili sono obbligati a presentarne denuncia entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione stessa. L'obbligazione tributaria decorre, invece, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del D.Lgs n.507/93, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Pertanto, ad esempio, nell'ipotesi di un'occupazione iniziata il 10 maggio 2002 l'obbligo della denuncia deve essere assolto entro il 20 gennaio 2003, mentre la tassa decorre dal bimestre solare successivo all'inizio dell'occupazione, ossia dal primo luglio 2002.

La denuncia deve essere unica per tutti i locali ed aree siti nello stesso comune, riconducibili alla persona del contribuente.

Essa va redatta sui modelli che il comune deve mettere a disposizione dei contribuenti e deve necessariamente indicare il codice fiscale, gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare a della convivenza che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, i loro rappresentanti legali e la relativa residenza, la denominazione e lo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni, nonché la loro sede principale, legale o effettiva, le persone che ne hanno la rappresentanza o l'amministrazione.

La denuncia deve inoltre specificare l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree e le loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione deve infine essere sottoscrìtta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. La mancata o erronea indicazione di uno dei predetti dati determina l'applicazione della relativa sanzione. In ogni caso l'ufficio comunale competente deve rilasciare una ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione e se viene spedita per posta la data indicata dal timbro postale.

Una volta presentata la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi nell'ipotesi che le condizioni di tassabilità rimangano invariate. Qualora invece si verìfichi una variazione della materia imponibile occorre produrre una nuova denuncia. Le situazioni che determinano una variazione della base imponibile possono essere le più svariate. Può verificarsi infatti un aumento delle superfici tassabili, oppure una variazione dell'uso cui le stesse sono destinate o anche il venire meno delle condizioni che comportano l'applicazione di tariffe minori o di agevolazioni e di esenzioni.

In tutti i casi enunciati si ha un aumento della base imponibile che deve essere espressamente denunciato entro lo stesso termine nel quale si deve produrre la denuncia originaria. Anche la denuncia di variazione in aumento costituisce un obbligo, pertanto la sua omissione espone il contribuente all'accertamento del comune, come previsto dall'art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93. Al contrario, nel caso in cui si abbia una diminuzione della base imponibile ascrivibile a cause opposte a quelle che possono determinare un aumento della   stessa, la presentazione della denuncia non si configura come obbligo, ma semplicemente come onere, che l'utente deve assolvere se vuole ottenere degli effetti a lui favorevoli. La denuncia di variazione in diminuzione è dunque importante se si vuole usufruire della diminuzione della tassa e può essere presentata in qualsiasì momento, per cui la sua mancata presentazione non da luogo all'applicazione di sanzioni.

Anche la denuncia di cessazione presenta le stesse caratteristiche della denuncia di variazione in diminuzione, tuttavia, soltanto se essa viene presentata tempestivamente fa sorgere in capo al contribuente il diritto all'abbuono della tassa a partire dai primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata, come disposto dall'art. 64, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93. La denuncia di cessazione può dunque essere presentata anche tardivamente, ma non oltre il termine di sei mesi dalla notìfica della cartella esattoriale, a norma dell'art. 75, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93.

Ravvedimento operoso

  1. ravvedimento “sprint”, se il pagamento avviene dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo (quindi per la prima rata dal 19/06/2012 al 03/07/2012) si pagherà una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo . Esempio: se il versamento viene effettuato dopo 3 giorni di ritardo (il 21/06/2012) si dovrà versare una sanzione dello 0,6% (02% per 3 giorni di ritardo) e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
  2. ravvedimento “breve”, se il pagamento avviene dal 15° giorno fino al trentesimo giorno dalla scadenza, ovvero dal 04/07/2012 al 19/07/2102. Si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si applicherà la sanzione del 3% e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
  3. ravvedimento “lungo”, se il pagamento viene effettuato oltre i 30 giorni , quindi dal 19/07/2012 per la prima rata,  dal 17/10/2012 per la seconda rata e dal 16/01/2013 per la terza rata, ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore, si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione del 3,75% e interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.