Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
Cos'è il COSAP
Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è un canone dovuto in caso di occupazione di suolo pubblico, sia per occupazioni temporanee che per occupazioni permanenti. Il canone è stato istituito da una legge dello Stato (il D.Lgs. n. 446/1997, art. 63) e viene regolamentato nel Comune di Champdepraz dal Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 26 del 28/07/2016.
Le occupazioni devono preventivamente essere autorizzate dal Comune a seguito di formale richiesta, e per questo occorre rivolgersi agli appositi Uffici comunali competenti
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Chi deve pagare il COSAP
Il Canone deve essere pagato da chi occupa, in modo temporaneo e/o in modo permanente, spazi ed aree pubbliche e aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, strade, aree e relativi spazi sopra stanti e sotto stanti, aree destinate a mercati, fiere, occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto; vale il vincolo di solidarietà nel caso di più titolari od utilizzatori.
Occupazioni d'urgenza
- In caso di motivata grave situazione di urgenza o emergenza l'occupazione di aree o spazi pubblici può essere effettuata senza preventiva autorizzazione o concessione. In tali situazioni l'interessato ha l’obbligo di dare immediata comunicazione dell’occupazione effettuata al Comando di Polizia Municipale e di presentare la domanda al Comune, entro il primo giorno lavorativo successivo con la procedura di cui all’art. 10.
- La mancata comunicazione, la mancata o ritardata richiesta di autorizzazione oppure l'inesistenza delle condizioni d'urgenza che hanno determinato l'occupazione danno luogo all'applicazione della sanzione prevista per le occupazioni abusive.
- Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dal Regolamento del nuovo codice della strada.
Occupazioni abusive
- Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali usi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d’urgenza per le quali l’interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 16 o per accertata inesistenza del requisito d’urgenza.
- Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell’Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell’area occupata; decorso inutilmente tale termine, l’esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d’ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi;
- Per le occupazioni che, di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le analoghe occupazioni temporanee, aumentata del cinquanta per cento e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste.
- Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell’art. 823 del Codice Civile.
Occupazioni non assoggettate al canone
- a) le occupazioni soprastanti il suolo con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le tende anche se aggettanti su area pubblica;
- b) le occupazioni direttamente effettuate dal Comune di Champdepraz;
- c) le occupazioni per opere appaltate direttamente dal Comune di Champdepraz;
- d) le occupazioni per interventi o per iniziative i cui oneri finanziari siano stati direttamente e integralmente posti a carico del bilancio comunale oppure/che , per il loro particolare interesse pubblico, beneficino del patrocinio del Comune di Champdepraz;
- e) le occupazioni direttamente effettuate dallo Stato e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, Comuni e loro consorzi, nell'esercizio delle loro attività istituzionali;
- f) le occupazioni permanenti direttamente effettuate da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- g) le occupazioni effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- h) le occupazioni effettuate da enti pubblici e religiosi per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- i) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche culturali, sportive, o comunque caratterizzate dal pubblico interesse organizzate dalla Pro loco o da Associazioni di Champdepraz;
- j) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale gli orologi funzionanti per pubblica utilità, purché non contengano messaggi pubblicitari, e le aste delle bandiere;
- k) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, o realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate;
- l) le occupazioni - negli orari e nelle zone stabilite dall'Amministrazione Comunale - per la sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci
- m) le occupazioni con impianti , condutture o manufatti dell'acquedotto;
- n) per le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi dagli utenti degli stessi il canone non si applica.
- o) le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'irrigazione dei fondi agricoli;
- p) le occupazioni effettuate da promotori di iniziative a carattere esclusivamente politico o sindacale (comizi- raccolta firme) o istituzionale ;
- q) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili, religiose, sportive e culturali limitate alla durata delle manifestazioni indicate nella autorizzazione;
- r) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture e tetti nonché per lo scarico/carico di materiale edile di durata non superiore ad un'ora;
- s) le occupazioni temporanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze individuate dalla Giunta Comunale;
- t) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a sei ore;
- u) le occupazioni effettuate da venditori ambulanti itineranti con soste fino a 60 minuti;
- v) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- w) le occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di persone;
- x) i passi carrabili.