Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)

Cos'è il COSAP

Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è un canone dovuto in caso di occupazione di suolo pubblico, sia per occupazioni temporanee che per occupazioni permanenti. Il canone è stato istituito da una legge dello Stato (il D.Lgs. n. 446/1997, art. 63) e viene regolamentato nel Comune di Champdepraz dal Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 26 del 28/07/2016.

Le occupazioni devono preventivamente essere autorizzate dal Comune a seguito di formale richiesta, e per questo occorre rivolgersi agli appositi Uffici comunali competenti

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Chi deve pagare il COSAP

Il Canone deve essere pagato da chi occupa, in modo temporaneo e/o in modo permanente, spazi ed aree pubbliche e aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, strade, aree e relativi spazi sopra stanti e sotto stanti, aree destinate a mercati, fiere, occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto; vale il vincolo di solidarietà nel caso di più titolari od utilizzatori.

Occupazioni d'urgenza

  1. In caso di motivata grave situazione di urgenza o emergenza l'occupazione di aree o spazi pubblici può essere effettuata senza preventiva autorizzazione o concessione.  In tali situazioni  l'interessato ha l’obbligo di dare immediata comunicazione dell’occupazione effettuata al Comando di Polizia Municipale e di presentare la domanda al Comune, entro il primo giorno lavorativo successivo con la procedura di cui all’art. 10.
  2. La mancata comunicazione, la mancata o ritardata richiesta di autorizzazione oppure l'inesistenza delle condizioni d'urgenza che hanno determinato l'occupazione danno luogo all'applicazione della sanzione prevista per le occupazioni abusive.
  3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dal Regolamento del nuovo codice della strada.

 

 

Occupazioni abusive

 

  1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali usi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d’urgenza per le quali l’interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 16 o per accertata inesistenza del requisito d’urgenza.
  2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell’Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell’area occupata; decorso inutilmente tale termine, l’esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d’ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi;
  3. Per le occupazioni che, di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le analoghe occupazioni temporanee, aumentata del  cinquanta per cento e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste.
  4. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell’art. 823 del Codice Civile.

 

Occupazioni non assoggettate al canone

  1. a) le occupazioni soprastanti il suolo con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le tende anche se aggettanti su area pubblica;
  2. b) le occupazioni direttamente effettuate dal Comune di Champdepraz;
  3. c) le occupazioni per opere appaltate direttamente dal Comune di Champdepraz;
  4. d) le occupazioni per interventi o per iniziative i cui oneri finanziari siano stati direttamente e integralmente posti a carico del bilancio comunale oppure/che , per il loro particolare interesse pubblico, beneficino del patrocinio del Comune di Champdepraz;
  5. e) le occupazioni  direttamente effettuate dallo Stato e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, Comuni e loro consorzi,  nell'esercizio delle loro attività istituzionali;
  6. f) le occupazioni permanenti direttamente effettuate da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  7. g) le occupazioni effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
  8. h) le occupazioni effettuate da enti pubblici e religiosi per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  9. i) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche culturali,  sportive, o comunque caratterizzate dal pubblico interesse organizzate dalla Pro loco o da Associazioni di Champdepraz;
  10. j) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale gli orologi funzionanti per pubblica utilità, purché non contengano messaggi pubblicitari, e le aste delle bandiere;
  11. k) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, o realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate;
  12. l) le occupazioni - negli orari e nelle zone stabilite dall'Amministrazione Comunale - per la sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci
  13. m) le occupazioni con impianti , condutture o manufatti dell'acquedotto;
  14. n) per le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi dagli utenti degli stessi il canone non si applica.
  15. o) le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'irrigazione dei fondi agricoli;
  16. p) le occupazioni effettuate da promotori di iniziative a carattere esclusivamente politico o sindacale (comizi- raccolta firme) o istituzionale ;
  17. q) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili, religiose, sportive e culturali limitate alla durata delle manifestazioni indicate nella autorizzazione;
  18. r) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture e tetti nonché per lo scarico/carico di materiale edile di durata non superiore ad un'ora;
  19. s) le occupazioni temporanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze individuate dalla Giunta Comunale;
  20. t) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a sei ore;
  21. u) le occupazioni effettuate da venditori ambulanti itineranti con soste fino a 60 minuti;
  22. v) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  23. w) le occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di persone;
  24. x) i passi carrabili.